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Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio
Fatte salve le competenze della contrattazione collettiva integrativa, si stabiliscono i seguenti criteri generali riguardanti il raccordo tra la valutazione ottenuta e compensi riconosciuti alle figure cui si applica la presente metodologia. Essi, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, possono essere completati dal contratto integrativo.
La tabella di raccordo tra valutazione e compensi è la seguente:
Valutazione ottenuta
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% Compenso riconosciuto
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Superiore a 90
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100%
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Superiore a 80 e fino a 90
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90%
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Superiore a 70 e fino a 80
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80%
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Superiore a 60 e fino a 70
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65%
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Pari o superiore a 50 e fino a 60
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50%
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Inferiore a 50
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Nessun compenso
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Per i Responsabili di struttura, la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato determinata dall’Ente, sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Nel caso in cui il peso medio degli obiettivi affidati risultasse particolarmente differenziato, tra i responsabili di struttura, potrà predeterminarsi (e, quindi, in fase preliminare, all’inizio di ciascun anno), per ognuno di essi, una commisurata diversificazione del valore massimo della retribuzione di risultato attribuibile.
Per i dipendenti, la tabella si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo integrativo di lavoro.
Riguardo alle progressioni economiche all’interno delle aree, la presente metodologia trova applicazione nel rispetto delle restanti condizioni dettate dal contratto nazionale e dal contratto integrativo e nei limiti del finanziamento previsto da quest’ultimo.
Per il Segretario comunale la tabella si applica al valore della retribuzione di risultato (percentuale del monte salari riferito al Segretario stesso) determinata dall’Ente.
Come evidenziato dalla precedente tabella, una valutazione inferiore a punti 50 è considerata negativa ed essa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In ogni caso, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa come sopra definita, debbono essere acquisite, in contraddittorio, le valutazioni dell’interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Dirigenti
Dipendenti