Bonus facciate

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2020 ha istituito l’agevolazione fiscale definita “Bonus facciate” (articolo 1, commi 219-224, Legge n. 160/2019).

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90 percento per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La norma prevede quindi che condizione necessaria per avere diritto al “bonus” è che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

A tal proposito, la circolare esplicativa n. 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’immobile oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

A chi interessa

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Il tuo edificio ricade in zona A o in zona B?

Ti mettiamo a disposizione le mappe dove potrai vedere in quale zona ricade il tuo edificio.

Pannelli solari e cappotto termico? Il regolamento edilizio è stato integrato

Ricorda che ai sensi della  delibera di Consiglio comunale n. 13/2021 il regolamento edilizio è stato integrato, con riferimento  a isolamento termico "a cappotto" e installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Isolamento termico "a cappotto"

È possibile realizzare l’isolamento “a cappotto” esterno negli edifici nel rispetto delle seguenti norme:

  1. Negli ambiti NAC (Nucleo Antico Consolidato) le finiture originarie vanno mantenute e rispettate. È vietato occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte, a graffito, ceramiche, musive, costituite da elementi lapidei pregiati, ecc.; in presenza di decorazioni e cornici di pregio o comunque caratterizzanti l’edificio non è consentita la coibentazione esterna mediante cappotto;
  2. Negli ambiti NAC (Nucleo Antico Consolidato) gli interventi di isolamento devono riguardare, preferibilmente, l’intera unità strutturale, nell’ottica di realizzazione di un intervento unitario; negli interventi su porzioni di edifici unitari o seriali deve essere salvaguardata l’unitarietà dell’aspetto esteriore dell’edificio, in particolare per quanto riguarda tipologie e colori di finitura.
  3. Al fine di salvaguardare la proprietà pubblica, l’accessibilità e la fruizione delle aree pubbliche come strade, marciapiedi e zone di passaggio pubblico, cosi come le servitù esistenti (segnaletica, illuminazione, servizi elettrici, ecc.) in tutti gli ambiti di  Piano di Governo del Territorio - PGT non è consentita la coibentazione esterna mediante cappotto su aree pubbliche.

Installazione pannelli solari e fotovoltaici

 È possibile realizzare installare pannelli solari e fotovoltaici su edifici nel rispetto delle seguenti norme:

  1. I pannelli dovranno essere collocati con disposizione regolare, continua e complanari e/o integrati alla falda.
  2. I pannelli dovranno essere preferibilmente collocati nei “prospetti interni”, quindi non visibili dalla pubblica via o dagli spazi pubblici.
  3. I pannelli dovranno essere preferibilmente collocati sui tetti di edifici di servizio, su tettoie e strutture di protezione dei posti auto pertinenziali, se presenti.
  4. L’integrazione architettonica dei pannelli solari e fotovoltaici dovrà far riferimento alla “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” redatta dal Gestore Servizi Elettrici GSE nell’aprile 2009.

Richiesta del certificato di destinazione urbanistica

 Richiesta di certificazione attestante che l'edificio oggetto di intervento ricade in un ambito del PGT  vigente assimilabile in base alla normativa regionale e comunale alle zone A o B indicate nel Decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1444 del 1968.

Approfondimenti

Scarica la  guida Bonus facciate.

Oppure  leggi la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

O guarda la guida YouTube pubblicata a cura dell'Agenzia delle Entrate.

 Ultimo aggiornamento: 04/08/2021

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


Sportello sanzioni on-line Polizia locale
Con questo servizio potete accedere ai dati relativi alle sanzioni amministrative elevate a vostro carico.


URP OnLine
Se ti iscrivi puoi inviare segnalazioni, suggerimenti e reclami.


Refezione scolastica
Gestisci in autonomia le ricariche del servizio di refezione scolastica.

torna all'inizio del contenuto