Ordinanza per taglio siepi, rami e arbusti nelle fasce di rispetto
06/07/2024
Segreteria
Per ragioni di sicurezza pubblica, con ordinanza sindacale n. 7 del 5 luglio 2024 si dispone quanto segue.
A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali, i marciapiedi di uso pubblico, di provvedere direttamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione:
- alle potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
- alle potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
- alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- al taglio, nel più breve tempo possibile, dell'erba e di arbusti presenti lungo il confine di proprietà a ridosso di strade, parcheggi e marciapiedi pubblici;
- di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
È fatto inoltre obbligo di:
- provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino problematiche;
- adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;
- nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da 173 a 695 euro in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Il materiale legnoso ricavato, accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 10 giorni dalla fine lavori. Il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.
Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.
Allegati
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