Borse di studio in favore di orfani di crimini domestici e degli orfani di madre a seguito di delitto
Il bando per l'anno scolastico o accademico 2024/2025 è aperto fino al 28 febbraio 2025
16/04/2024
Territorio
Il Commisario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti dirama il seguente avviso in attuazione della seguente normativa:
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- Legge 21 maggio 2020, n. 71;
- Delibera del Comitato di soldiarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti dell'8 marzo 2024.
Dal 31 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 è possibile presentare istanza alla prefettura della provincia di residenza per ottenere l'erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sopra indicata per l'anno scolastico/accademico 2024/2025.
L'importo delle borse di studio è quantificato come segue:
- 700 euro per la frequenza della scuola primaria;
- 1.000 euro per la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- 1.800 euro per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
- 2.500 euro per gli studi universitari.
In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze .
L'istanza dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione e frequenza per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione, occorre anche la produzione di un'attestazione relativa al superamento di almeno 1/3 degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo. In entrambi i casi è resa dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 , n. 445.
All'istanza occorre allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 21 maggio 2020 , n. 71.
Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione testante la non autosufficienza economica, ovvero attestante un reddito inferiore a quello previsto - tempo per tempo - per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Per ogni approfondimento visitare la pagina informativa pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno.
202 letture.